Introduzione

(Approvato con Delibera del C.A. n. 8 del 12/05/2023 e n. 18 del 29/05/2023)
(Approvato con delibera del C.d.A. n. 16 del 12/10/2023)

 

Visto l’art. 33 della Costituzione italiana e, in particolare, il comma 6 “Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato”;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 508, "Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati", che garantisce alle predette Istituzioni una “autonomia statutaria, didattica, scientifica, amministrativa, finanziaria e contabile, anche in deroga alle norme dell'ordinamento contabile dello Stato e degli enti pubblici”;

Visto il D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132 “Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508”;

Visto lo Statuto d’autonomia dell’Accademia approvato con Decreto Dirigenziale n. 367 del 12.11.2004;

Visto il D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212, regolamento recante la disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni AFAM;

Visto il Regolamento di amministrazione finanza e contabilità dell’Accademia di Belle Arti di Urbino approvato con D.D. n. 401 del 29.09.2005;

Considerato che, in base alle predette Disposizioni, l’ACCADEMIA di Urbino può adottare Regolamenti interni per garantire maggiori efficienza ed efficacia nello svolgimento delle proprie attività istituzionali;

Visto l’art. 9, comma 3 del Regolamento di amministrazione vigente per l’ACCADEMIA di Urbino “Contributo a carico degli Studenti per una più efficace fruizione dei servizi dell’Istituto”, ravvisando in tal modo una contribuzione eventuale ed ulteriore determinata dal Consiglio di Amministrazione dell’Istituto, all’interno dell’autonomia riconosciuta alle Istituzioni AFAM dall’art. 33 della Costituzione italiana e dalla Legge n. 508/1999;

Considerato che il contributo annuale dello Stato, cd. Contributo ordinario per il funzionamento didattico e amministrativo, erogato dal MUR viene, pertanto, sostanzialmente destinato alla copertura di una parte esigua delle necessità dell’ACCADEMIA di Urbino;

Tenuto conto che l’ACCADEMIA di Urbino, a fronte di un contributo dagli studenti mediamente inferiore a quanto previsto nelle altre Istituzioni pubbliche e private similari, garantisce comunque numerosi servizi e ampie opportunità di collaborazioni e tirocinio agli studenti stessi, attività integrative a carico dell’istituto, nonché la diffusa disponibilità della Direzione ad accordare soluzioni specifiche se adeguatamente documentate;

Confermata la volontà dell’Istituto di mantenere, incrementare e migliorare i servizi e le opportunità a favore degli studenti;

Visto l’art. 1, commi 252-266, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativi alla disciplina del contributo onnicomprensivo annuale dovuto dagli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale delle università statali per la copertura dei costi dei servizi didattici, scientifici e amministrativi e dei casi di esonero totale e parziale dal contributo onnicomprensivo in relazione al possesso dei requisiti di merito e di reddito indicati nella norma stessa;

Visto il Decreto legge del 19 maggio 2020, n. 34, art. 236, comma 3, terzo e quarto periodo: Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Visto il Decreto Ministeriale n. 1016 del 04.08.2021 pubblicato il 03.09.2021 sul sito istituzionale del Ministero nella sezione AFAM “Estensione dell’esonero totale e parziale dal contributo onnicomprensivo annuale a decorrere dall’anno accademico 2021/2022”.

Tenuto conto della probabile diminuzione delle entrate derivante dall’ampliamento degli esoneri dal pagamento dei Contributi degli Studenti disposto con Decreto Ministeriale n. 1016 del 04.08.2021 “Estensione dell’esonero totale e parziale dal contributo onnicomprensivo annuale a decorrere dall’anno accademico 2021/2022”.

Visto il Regolamento tasse e contributi a.a. 2022/23 nostro protocollo n. 2712 06.07.2022 e successiva rettifica di errore materiale come da nostro protocollo n. 925 del 17.03.2023.

Ritenuta opportuna l’adozione di un nuovo Regolamento con riferimento alla contribuzione degli studenti dall’a.a. 2024/2025;

Acquisito il parere del Consiglio Accademico espresso con delibera n. 8 del 12.05.2023 e n. 18 del 29.05.2023

Considerata la seduta del C.d.A. in data 12.10.2023



Si adotta

il presente Regolamento in materia di contribuzione studentesca per l’ACCADEMIA di Urbino, nel rispetto dei criteri di equità, gradualità e progressività, espressi anche dalla L. 232/2016 che qui si ha per trascritta negli artt. 252-273 e in ottemperanza al disposto del Decreto Ministeriale n. 1016 del 04.08.2021 “Estensione dell’esonero totale e parziale dal contributo onnicomprensivo annuale a decorrere dall’anno accademico 2021/2022”.

 

Il presente Regolamento ha decorrenza dall’anno accademico 2024/2025 e validità fino a nuove disposizioni o nuove determinazioni in materia su deliberazione del Consiglio Accademico e del Consiglio di  Amministrazione dell’Istituto.

 

Premessa

Le norme contenute nel presente Regolamento si considerano parte integrante del Manifesto annuale degli studi ed in esso dovranno essere integrate in fase di approvazione, secondo i termini di cui all’art. 6 del Regolamento didattico attualmente in essere.

 

Il calendario accademico al quale si fa riferimento nel presente Regolamento si considera quello dell’anno accademico al quale lo studente intende iscriversi presso l’Accademia di Belle Arti di Urbino, come annualmente pubblicato sul sito istituzionale www.accademiadiurbino.it

 

Titolo I – Tasse e contributi

 

Art. 1 – Contributo onnicomprensivo annuale tassa erariale e regionale

Gli studenti contribuiscono al funzionamento dell’Istituzione attraverso il pagamento delle tasse.

Il contributo onnicomprensivo annuale, ad esclusione della tassa erariale e della tassa regionale (d’ora in poi Contributo Accademico), per gli studenti che si iscrivono o immatricolano all’Accademia Belle Arti di Urbino, è fissato in € 1.600,00, fatte salve le condizioni di riduzione ed esenzione parziale o totale di cui agli articoli 5, 6, 7. Si evidenziano di seguito gli importi dovuti all’ Accademia secondo la propria fascia di reddito.

Nessun altro contributo è dovuto salvo quelli stabiliti su richiesta individuale dello studente in relazione a specifiche prestazioni amministrative come sintetizzato nella tabella all’art. 16 del presente regolamento.

Tutti gli studenti, sono comunque tenuti a pagare le tasse erariali e la tassa regionale per il diritto allo studio, così quantificate:

 

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Tutte le ricevute dei versamenti e l’eventuale documentazione ISEE/ISEU dovranno essere caricate dallo studente sul proprio profilo Isidata.

Gli interessati sono tenuti a conservare accuratamente le ricevute di versamento, anche al fine della dichiarazione dei redditi: la Segreteria didattica non rilascia attestazioni dei pagamenti avvenuti.

Le seguenti tipologie di domande devono essere presentate corredate da marca da bollo da € 16,00 già apposta sulle stesse ad opera dello studente:

 

  • Domanda di immatricolazione;
  • Domanda di iscrizione agli anni successivi;
  • Domanda per esame di diploma;
  • Domanda di sospensione degli studi;
  • Domanda di ricognizione anni accademici;
  • Domanda di rinuncia agli studi;
  • Domanda di passaggio di corso;
  • Richiesta di duplicato del libretto;
  • Richiesta duplicato pergamena di diploma
  • Richiesta nulla osta al trasferimento in uscita

 

Il versamento dell’imposta di bollo tramite circuito PagoPa sarà richiesto per l’emissione di tutte le certificazioni non destinate ad uffici della pubblica amministrazione (certificati emessi dall’Accademia dietro richiesta dell’interessato da presentarsi su apposito modulo).

 

Art. 2 – Ammissioni

Per l’accesso ai corsi per i quali sono previsti esami o colloqui di ammissione sono richiesti i contributi che seguono.

 

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Per sostenere l’esame di ammissione, e dopo aver versato i suddetti contributi, gli aspiranti devono registrarsi tramite il sistema informatico dei servizi on line dell’Accademia, con accesso dal sito istituzionale www.accademiadiurbino.it  secondo i termini stabiliti dal calendario accademico e le modalità indicate nel Manifesto degli studi.

 

 

Art. 3 – Immatricolazione

Per effettuare l’immatricolazione (iscrizione al primo anno del triennio o del biennio), occorre compilare il form sul sito istituzionale (nella sezione Isidata: accesso studenti).

 

La contribuzione per l’immatricolazione è stabilita in contributi fissi e contributi variabili per tutti i corsi attivi di I e II livello.


La tassa fissa, da versare tassativamente entro il termine previsto per l’immatricolazione dal calendario accademico di riferimento è:

 

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Il contributo variabile è quello relativo al Contributo Accademico fissato in misura massima in € 1.600,00.
Tale contributo varia in relazione alla fascia ISEE/ISEU di appartenenza (vedi art. 5 del presente regolamento) e deve essere versato in due rate.


La prima rata dovrà essere versata entro il termine previsto per l’immatricolazione dal calendario accademico di riferimento mentre la seconda rata entro il 31 marzo. In caso di ritardo sui versamenti viene applicata una mora così come disciplinata dall'art. 12 del presente Regolamento.

 

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Nel caso in cui lo studente non presenti la documentazione ISEE/ISEU all’atto dell’iscrizione, sarà tenuto a versare l’importo massimo del contributo accademico pari ad Euro 1.600,00.

L’ISEE/ISEU deve essere richiesto con congruo anticipo all’INPS tramite i centri autorizzati. 

 

Non saranno accettati gli ISEE/ISEU presentati in ritardo.

 

Art. 4 – Iscrizione anni successivi

La contribuzione per l’iscrizione agli anni successivi al primo è stabilita in contributi fissi e variabili per tutti i corsi attivi di primo e secondo livello.

 

Le tasse fisse, da versare tassativamente entro il termine previsto per l’iscrizione agli anni successivi dal calendario accademico di riferimento sono:

 

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Il contributo variabile è quello relativo al Contributo Accademico fissato in misura massima in € 1.600,00.
Tale contributo varia in relazione alla fascia ISEE/ISEU di appartenenza (vedi art. 5 del presente regolamento) e deve essere versato in due rate.


La prima rata dovrà essere versata entro il termine previsto per l’immatricolazione dal calendario accademico di riferimento, mentre la seconda rata entro il 31 marzo. In caso di ritardo sui versamenti viene applicata una mora così come disciplinata dall'art. 12 del presente Regolamento.

 

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Nel caso in cui lo studente non presenti la documentazione ISEE/ISEU all’atto dell’iscrizione, sarà tenuto a versare l’importo massimo del contributo accademico pari ad Euro 1.600,00.

 

L’ISEE/ISEU deve essere richiesto con congruo anticipo all’INPS tramite i centri autorizzati. 

 

Non saranno accettati gli ISEE/ISEU presentati in ritardo.

 

 

Art. 5 – Determinazione del contributo accademico

Il Contributo Accademico è fissato in misura massima in € 1.600,00 per tutti gli studenti iscritti.

Il Contributo Accademico può variare sulla base dei requisiti di seguito specificati e del valore del proprio ISEE/ISEU.

Durante la procedura di iscrizione tramite il sistema di ISIDATA STUDENTI (vedi Manifesto degli studi), si può scegliere se comunicare o meno il proprio ISEE/ISEU per la determinazione del Contributo Accademico. 

In caso di mancata comunicazione l’Accademia applica d’ufficio il contributo nella sua misura massima.

Sono totalmente esonerati dal pagamento del Contributo Accademico annuale gli studenti che soddisfano congiuntamente i seguenti requisiti:

  1. appartengono ad un nucleo familiare il cui ISEE/ISEU sia inferiore o uguale a 22.000,00 euro;
  2. sono iscritti all’Accademia da un numero di anni accademici non superiore alla durata normale del corso di studio aumentata di uno.
  3. nel caso d’iscrizione al secondo anno accademico: aver conseguito, entro la data del 10 agosto del 1° anno almeno 10 crediti formativi accademici, e nel caso di iscrizione ad anni accademici successivi al secondo, aver conseguito, nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente la relativa iscrizione, almeno 25 crediti formativi.

Nel caso di iscrizione al primo anno accademico, l’unico requisito da soddisfare è quello di cui al punto 1.) pertanto:

 

🡪 IMMATRICOLAZIONE (ISCRIZIONE al 1° ANNO): l’importo da versare tiene conto del solo reddito ISEE/ISEU e va da € 0,00, per gli studenti con un reddito ISEE/ISEU inferiore a € 22.000,00, a € 1.600,00 per gli studenti con un reddito ISEE/ISEU superiore a € 40.000,00, suddiviso per fasce di reddito come di seguito specificato (qualora l’importo annuo del contributo accademico sia superiore ad € 800,00 lo stesso verrà suddiviso in due rate).

 

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🡪 ISCRIZIONE ANNI SUCCESSIVI AL 1° (FINO AL 1° ANNO FUORI CORSO) AVENDO MATURATO I REQUISITI DI MERITO:

Per gli iscritti agli anni successivi al primo fino al 1° fuori corso che appartengono a un nucleo familiare il cui ISEE/ISEU sia inferiore o uguale ad € 40.000,00 il calcolo del contributo viene effettuato tenendo conto dei requisiti di cui ai punti 2.) e 3.), pertanto:

 

  • Se lo studente si iscrive al 2° anno, oltre al requisito del reddito ISEE deve aver maturato almeno 10 CFA entro la data del 10 agosto precedente la relativa iscrizione;
  • Se lo studente si iscrive agli anni successivi al secondo (fino al 1° anno fuori corso), oltre al requisito del reddito ISEE deve aver maturato almeno 25 CFA entro i dodici mesi antecedenti il 10 agosto precedente la relativa iscrizione;

Nei casi suddetti l'importo del Contributo Accademico suddiviso per fasce di reddito è così calcolato:

Si precisa inoltre che qualora l’importo annuo del contributo accademico sia superiore ad € 800,00 lo stesso verrà suddiviso in due rate:

 

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🡪 ISCRIZIONI ANNI SUCCESSIVI AL 1° (FINO AL 1° ANNO FUORI CORSO) SENZA AVER MATURATO I REQUISITI DI MERITO

Per lo studente che è regolarmente iscritto in corso (FINO al 1° anno fuori corso) ma che non ha raggiunto il valore minimo di 10 CFA entro la data del 10 agosto precedente la relativa iscrizione (nel caso di iscrizione al 2° anno), oppure di 25 CFA entro i dodici mesi antecedenti il 10 agosto precedente la relativa iscrizione (nel caso di iscrizione ad anni successivi al 2° e fino al 1° fuori corso), lo schema di calcolo del contributo accademico è quello riportato di seguito (qualora l’importo annuo del contributo accademico sia superiore ad € 800,00 lo stesso verrà suddiviso in due rate):

 

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🡪 ISCRIZIONI ANNI SUCCESSIVI AL 1° (DAL 2° ANNO FUORI CORSO IN POI) AVENDO MATURATO I REQUISITI DI MERITO

Per lo studente che si iscrive dal 2° anno fuori corso in poi, ma che ha raggiunto il valore minimo di 25 CFA entro i dodici mesi antecedenti il 10 agosto precedente la relativa iscrizione, lo schema di calcolo del contributo accademico è quello riportato di seguito (qualora l’importo annuo del contributo accademico sia superiore ad € 800,00 lo stesso verrà suddiviso in due rate):

 

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🡪STUDENTI CHE NON SODDISFANO NESSUNO DEI REQUISITI (ISCRIZIONE REGOLARE e/o MERITO)

 

Per gli studenti che non soddisfano nessuno dei requisiti (iscrizione regolare e/o crediti raggiunti) l’importo del Contributo Accademico è uguale per tutte le fasce di reddito ed è di € 1.600,00 suddiviso in due rate da € 800,00 ciascuna.

 

 

Art. 6 - Esonero tasse per borsa di studio

Ai sensi dell’art. 9 comma 2 del D.lgs. 68/2012, sono esonerati dal pagamento della Tassa Regionale e del Contributo Accademico gli studenti risultati vincitori o idonei al concorso per l’attribuzione delle Borse di studio dell’ERDIS per l’anno accademico in corso.

Si fa presente che, lo studente che abbia effettuato la domanda di partecipazione al bando per la borsa di studio ERDIS è tenuto a documentare, all’atto dell’iscrizione, la propria candidatura al fine di ottenere una temporanea sospensione del pagamento del Contributo Accademico e della tassa regionale fino alla pubblicazione della graduatoria definitiva. 

Si specifica che lo studente è comunque tenuto al pagamento della tassa di immatricolazione/tassa di frequenza.

Gli studenti aspiranti alla borsa di studio ERDIS, risultati non idonei, sono tenuti alla regolarizzazione dei pagamenti delle tasse entro 7 giorni dalla pubblicazione della graduatoria definitiva senza aggravio di mora. Il contributo accademico potrà essere versato sulla base dell’ISEE/ISEU soltanto nel caso in cui lo studente abbia presentato la relativa documentazione ISEE/ISEU all’atto dell’iscrizione.

Ai versamenti effettuati con ritardo vengono applicati i diritti di mora nei termini e con le modalità riportate all’art. 12.

In caso di successiva revoca, a qualsiasi titolo, da parte dell’ERSU/ERDIS di Urbino, della borsa di studio, lo studente sarà chiamato alla restituzione delle tasse in precedenza non versate o rimborsate.

 

 

ART. 7 - Esonero totale tassa di iscrizione e contributo accademico

Inoltre, ai sensi dell’art. 9 D.lgs. 68/2012, sono esonerati totalmente dal pagamento delle tasse e dei contributi per l’iscrizione gli studenti che rientrino nelle sottoelencate tipologie:

 

  1. Studenti in situazione di handicap con un’invalidità riconosciuta pari o superiore al 66% presentando, all’atto dell’iscrizione copia del verbale della commissione medica dalla quale risulti la percentuale di invalidità riconosciuta;
  2. Studenti con disabilità con riconoscimento di handicap ai sensi dell’art. 3 comma 1 L. 104/1992 debitamente documentata;
  3. Studenti stranieri beneficiari di borsa di studio erogata dal Governo italiano. Negli anni successivi al primo l’esonero totale da tasse e contributi è condizionato al rinnovo della borsa di studio da parte del Ministero degli esteri e ai requisiti di merito;
  4. Studenti costretti ad interrompere gli studi a causa di infermità gravi e prolungate debitamente certificate, esonerati per la durata di detto periodo;
  5. Studenti che intendano ricongiungere la loro carriera dopo un periodo di interruzione degli studi, esonerati dalla tassa di iscrizione e dai contributi per gli anni accademici in cui non siano risultati iscritti. Tuttavia, per tale periodo essi sono tenuti al pagamento di un diritto fisso per ciascun anno stabilito dall’Accademia di Belle Arti di Urbino, cd. contributo di ricognizione, determinato in € 350,00 per ogni anno di ricognizione, oltre al pagamento delle tasse e del Contributo Accademico stabilito per l’anno accademico di nuova iscrizione;
  6. orfano di vittima della mafia;
  7. orfano di guerra;
  8. orfano civile di guerra;
  9. orfano di caduti per causa di servizio o di lavoro.

 

ART. 8 – STUDENTI STRANIERI

Nel caso di studenti aventi la cittadinanza di Stati non appartenenti all’Unione europea e non residenti in Italia, per i quali risulti inapplicabile il calcolo dell’ISEE/ISEU del nucleo familiare di appartenenza ex art. 8 comma 5 del regolamento DPCM 159/2013, non si applicano le esenzioni previste nel presente Regolamento ed il Contributo Accademico è da versare per intero.

 

 

ART. 9 – ISCRIZIONI CON RISERVA

Lo studente che si immatricola al 1° anno del biennio con riserva e poi decade per mancato conseguimento del diploma, potrà utilizzare l’eventuale differenza tra quanto versato per il Contributo Accademico e quanto realmente dovuto, come credito per l’iscrizione all’anno fuori corso del triennio.

Nel caso di mancata iscrizione, non è previsto alcun rimborso.

 

 

ART. 10 – DILAZIONI DI PAGAMENTO 

Il Direttore valuta singole istanze di dilazione del pagamento del contributo dovuto, presentate all’atto dell’iscrizione, opportunamente corredate da documentazione giustificativa. 

La tassa fissa (tassa regionale) dovrà essere versata in ogni caso entro il termine previsto per le immatricolazioni/iscrizioni agli anni successivi.

Le scadenze da osservare per il versamento saranno le seguenti:

  • IMMATRICOLAZIONI:

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  • ISCRIZIONE ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO: 

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  • Per gli studenti che hanno diritto all’esonero parziale dal versamento del contributo accademico sulla base dell’ISEE/ISEU, l’importo delle quote da versare in caso di dilazione di pagamento verrà determinato con provvedimento del Direttore dell’Accademia. I termini per il versamento restano invariati:

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ART. 11 – STUDENTI NON IN REGOLA CON LE TASSE

Gli studenti che non risultino in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi relativi a uno o più anni di iscrizione, non possono proseguire la carriera, non sono ammessi a sostenere gli esami di profitto, l’esame di diploma e non possono ottenere il trasferimento presso altra istituzione o altro corso di diploma.

Tali studenti non possono, inoltre, rinnovare l’iscrizione all’anno accademico successivo a quello con posizione amministrativa irregolare e/o ottenere certificati.

Gli esami sostenuti senza aver regolarizzato la posizione amministrativa sono annullati d’ufficio.

 

ART. 12 – DIRITTI DI MORA

Nel caso in cui il pagamento dei contributi non sia effettuato entro le scadenze prefissate dal presente regolamento e quelle previste dal Manifesto degli studi, lo studente è tenuto a pagare una sanzione pari a:

 

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L’immatricolazione tardiva autorizzata o iscrizione tardiva agli anni accademici successivi, oltre all’applicazione della mora, potrebbe comportare la decadenza dai benefici della borsa di studio ERDIS.

 

ART. 13 – DETRAIBILITÀ ONERI

I titoli di studio rilasciati dall’Accademia di Belle Arti sono equipollenti a quelli rilasciati dalle Università (a titolo di esempio non esaustivo, vedi articoli n. 102 e 103 Legge di stabilità 2013, n. 228/2012) e, pertanto, gli oneri per l'iscrizione sono detraibili ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera E) del TUIR (e successive modifiche ed integrazioni).

 

ART. 14 - RESTITUZIONE DEL CONTRIBUTO ACCADEMICO 

Il Contributo Accademico versato per l’iscrizione potrà essere restituito:

  1. nella misura del 50% e a domanda dell’interessato, nel caso in cui lo studente abbia depositato domanda di rinuncia agli studi prima della data indicata per l’inizio dei corsi sul calendario accademico di riferimento. Il restante 50% non rimborsabile è da imputare al servizio amministrativo goduto.

Eventuali erronei versamenti non dovuti saranno intesi come “contributo volontario al funzionamento dell’istituto”. Sul punto si precisa che nessun onere di comunicazione in merito grava sull’ Istituzione.

 

ART. 15 – ACCERTAMENTI

L'Accademia di Belle Arti potrà provvedere ad accertare, d’intesa con l’Agenzia delle Entrate, la correttezza delle dichiarazioni rese con il modello ISEE/ISEU. I dati dichiarati relativi all’ISEE/ISEU potranno inoltre essere sottoposti alla verifica automatica presso la banca dati INPS.

Nel caso in cui le dichiarazioni prodotte risultassero in tutto o in parte non veritiere, i fatti potranno essere segnalati alle autorità competenti per l’accertamento di eventuali responsabilità civili e penali.

 

ART 16 – CONTRIBUTI VARI

I versamenti per contributi vari vanno effettuati esclusivamente tramite circuito PagoPa:

 

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Tali contributi non sono soggetti a rateizzazione.

 

 

Titolo II – Atti di carriera

 

Art. 17 – Interruzione e ricongiunzione

L'interruzione degli studi si realizza automaticamente nel momento in cui lo studente omette il pagamento delle tasse accademiche e sospende la sua attività per almeno un intero anno accademico.

L’anno accademico inizia il 1° novembre e termina il 31 ottobre dell’anno successivo.

L’Accademia esonera totalmente dal pagamento della tassa di iscrizione e dei contributi gli studenti che intendano ricongiungere la loro carriera dopo un periodo di interruzione degli studi per gli anni accademici in cui non siano risultati iscritti.

Per tale periodo essi sono tenuti al pagamento di un diritto fisso per ciascun anno.

Gli studenti che abbiano interrotto gli studi, qualora intendano esercitare i diritti derivanti dall'iscrizione, devono presentare un'istanza su apposito modulo, in carta resa legale (marca da bollo di € 16,00), indirizzata al Direttore, con cui chiedono la ricognizione della qualità di studente.

All’istanza dovranno essere allegate le ricevute attestanti i seguenti versamenti:

  • pagamento di un diritto fisso, detto tassa di ricognizione, pari a € 350,00 per ogni anno di interruzione (art. 9 comma 5 D.lgs. 29/03/2012 n. 68).
  • pagamento di tutte le tasse e contributi dovuti per l’iscrizione all’anno accademico in cui si presenta l’istanza, unitamente alla domanda di iscrizione.

 

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Negli anni di interruzione non è possibile compiere atti di carriera né fare esami. Gli eventuali esami sostenuti saranno annullati d’ufficio.

 

Art. 18 – Sospensione degli studi

Lo studente che non sia ancora iscritto per l’anno accademico in corso, può richiedere entro il 15 novembre, con istanza in marca da bollo da € 16,00 da presentare alla Segreteria didattica, la sospensione degli studi per un anno nel caso di:

  • servizio militare, per l’anno accademico in cui ricade lo svolgimento del servizio;
  • servizio civile, per l’anno accademico in cui ricade lo svolgimento del servizio;
  • maternità, nascita di figlio per l’anno accademico corrispondente o successivo alla data di nascita (la sospensione può essere richiesta da entrambi i genitori);
  • grave infermità, attestata da certificazione medica, di durata non inferiore a 6 mesi per l’anno accademico corrispondente o per quello successivo all’evento;
  • casi non compresi nell’elenco precedente possono essere sottoposti, con apposita richiesta scritta all’amministrazione di questo istituto.

Nel periodo di sospensione degli studi lo studente non paga tasse erariali e contributi accademici e non può sostenere alcun tipo di prova d'esame.

La sospensione non può avere durata inferiore all'anno accademico e non può essere richiesta per un anno accademico per il quale si è già provveduto all’iscrizione.

All’atto dell’eventuale re-iscrizione, l’allievo non è tenuto a completare la contribuzione per l'anno accademico di sospensione. In qualsiasi caso eventuali versamenti effettuati non saranno rimborsati.

 

Art. 19 – Rinuncia agli studi

La rinuncia è un atto definitivo e irrevocabile di abbandono degli studi e comporta la perdita di validità degli esami sostenuti in precedenza dallo studente presso l'Accademia (cfr. art. 7.4 del Manifesto degli studi).

Il contributo dovuto, il cui importo totale annuo è già determinato al momento dell’iscrizione all'anno accademico nel quale si effettua la rinuncia, dovrà essere comunque versato per intero nei seguenti casi:

  1. qualora la rinuncia venga effettuata entro il termine di scadenza previsto per il versamento della 2^ rata del contributo accademico se alla data di presentazione della richiesta risultino sostenuti esami di profitto nell'ultimo anno accademico di iscrizione.
  2. qualora la rinuncia venga effettuata successivamente al termine di scadenza previsto per il versamento della 2^ rata del contributo accademico, indipendentemente dall’aver o meno sostenuto esami di profitto nell'ultimo anno accademico di iscrizione. In questo caso sono dovuti diritti di mora per il ritardo nel versamento.

Se infine la rinuncia viene presentata entro il termine previsto per il versamento della 2^ rata del contributo accademico annuo e alla data di presentazione non risultino sostenuti esami di profitto, lo studente non è tenuto al saldo della 2^ rata. La quota già versata non verrà rimborsata.

 

In caso di mancata regolarizzazione degli eventuali pagamenti dovuti l’istanza di rinuncia non è accolta.

 

 

Art. 20 – Situazioni particolari

  • Studenti diplomandi

Gli studenti che, hanno presentato apposita istanza di diploma nei termini, e prevedono di sostenere l’esame di diploma e discutere la tesi nella sessione straordinaria dell’anno accademico in corso, non sono tenuti a rinnovare l’iscrizione per l’anno accademico successivo entro i termini di cui al calendario accademico di riferimento, salva la possibilità di iscriversi con riserva al biennio (mediante immatricolazione diretta nel caso di passaggio dal primo al secondo livello della medesima Scuola, oppure con immatricolazione successive al superamento del colloquio di ammissione nel caso di passaggio dal primo al secondo livello fra Scuole diverse).

Nel caso in cui i medesimi non conseguano il titolo finale nella detta sessione devono perfezionare l’iscrizione all’anno accademico successivo entro il termine perentorio del 31 marzo, effettuando la consegna dei documenti (domanda di iscrizione, unitamente ai versamenti) alla segreteria didattica, pena la non ammissione alla successiva sessione estiva di esame.

Lo studente che non è riuscito a concludere il suo percorso di studi sostenendo l’esame di diploma nella sessione straordinaria dell’anno accademico a cui è iscritto, per poter conseguire il titolo, anche se ha già sostenuto tutti gli esami, dovrà iscriversi e pagare le tasse di iscrizione relative all’anno accademico successivo “in un’unica soluzione” entro il termine perentorio del 31 marzo.

 

  • Studenti provenienti da altre Accademie (trasferimenti in entrata)

Gli studenti provenienti da altre Accademie sono assoggettati al regime di tasse e contributi previsto per gli studenti di questa Accademia di Belle Arti, indipendentemente da eventuali quote di tasse e contributi già versati nella Istituzione di provenienza.

 

  • Studenti in particolari condizioni di difficoltà

Lo studente che dovesse trovarsi in particolari e/o eccezionali condizioni di difficoltà non necessariamente economica, può presentare domanda, debitamente corredata della documentazione attestante la problematica in corso, chiedendo un’agevolazione sulle tasse.

 

  • Iscrizione al biennio con riserva 

Lo studente iscritto ad un corso di diploma di primo livello presso l’Accademia di Belle Arti di Urbino, che preveda di diplomarsi entro l’ultima sessione dell’anno accademico in corso può effettuare l’iscrizione “con riserva” ad un corso di diploma di secondo livello (biennio) entro i termini e secondo le modalità previste, con le specifiche che seguono. Se lo studente diplomando intende iscriversi al biennio della medesima Scuola, potrà procedere all’immatricolazione (con riserva), mentre se intende iscriversi al biennio di una Scuola diversa, dovrà sostenere e superare un colloquio di ammissione, e solo successivamente potrà procedere all’immatricolazione (con riserva), nel rispetto dei termini indicati sul calendario accademico di riferimento.

In caso di mancato conseguimento del titolo di I livello nel termine suddetto (sessione straordinaria dell’anno accademico in corso), lo studente decade dall’iscrizione al corso di secondo livello, e le tasse versate verranno convertite per l’iscrizione all’anno fuori corso del triennio, senza possibilità di rimborso delle eventuali differenze, trattenute quali servizi resi o con la possibile richiesta di integrazione delle stesse, qualora sia stato versato meno del dovuto.

 

Lo studente universitario o proveniente da altra istituzione AFAM, può iscriversi con riserva al 1° anno del biennio, ma detta iscrizione si perfezionerà a condizione che consegua il titolo di I livello entro il 31 dicembre e che abbia altresì preliminarmente superato il colloquio di ammissione presso l’Accademia di Belle Arti di Urbino. Se tali condizioni non si realizzano entrambe, lo studente esterno decade a tutti gli effetti dall’iscrizione del corso di secondo livello e le tasse versate non verranno rimborsate.

 

Art. 21 RINVIO

Per tutto quanto non disciplinato dal presente Regolamento si rinvia alle norme generali in materia.

 

Art. 22 ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore dopo la sua affissione all’albo dell’Istituto e pubblicazione sul sito istituzionale www.accademiadiurbino.it

 

 

 

 

 

 

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